..Se il mondo fosse chiaro,l'arte non esisterebbe..
Regolamento
Il regolamento è diviso in 2 parti: chi vuole esporre e chi vuole comprare.
STATUTO
Art.1 COSTITUZIONE, SEDE E DENOMINAZIONE
E’ costituita un’ associazione artistica e di promozione sociale denominata “Galleria d’arte Angoli di Colore” con sede legale in via Palazzo SNC, condominio Panoramica, Formia (LT) 04023 e rappresentata dal seguente logo ufficiale :
L’Associazione è dotata di un proprio sito internet: www.galleriangolidicolore.com ed è altresì presente sui maggiori social network.
Art.2 FINALITA' E DURATA
L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Essa persegue finalità di promozione artistica e culturale. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione e conduzione di spazi espositivi e potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative. Si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
L'Associazione ha durata annuale e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
Art.3 OGGETTO SOCIALE
Sono compiti dell’associazione:
a) favorire l’estensione dell’attività culturale nel promuovere iniziative artistiche nell’ambito della Regione, scambi culturali ed espositivi con altre similari associazioni regionali ed extra-regionali.
b) organizzare iniziative culturali ed artistiche, mostre ed esposizioni di disegno, pittura, scultura, ceramica, fotografia, nonché incontri di poesia e tutte quante le attività di ordine culturale. A tal fine chiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di privati o degli enti competenti.
c) promuovere o favorire mostre di propri associati o di gruppi di essi o di singoli operatori. Si specifica che l’Associazione non ha finalità di lucro.
Art.4 AMMISSIONE DEI SOCI
Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche che le persone giuridiche, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che ne facciano richiesta.
Le persone giuridiche che possono far parte dell'associazione non hanno finalità di lucro o economico. Possono essere soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'associazione
Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare domanda scritta alla segreteria. La domanda dovrà obbligatoriamente contenere nome e cognome, luogo di nascita, residenza, eventuale e-mail, codice fiscale, attività o professione. La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo. La non ammissione all'associazione deve essere motivata e illustrata all’assemblea dei soci nell’assemblea immediatamente successiva alla data di presentazione della domanda.
Art.5 DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.
Art.6 DOVERI DEI SOCI
I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
Art.7 QUOTA ASSOCIATIVA
La quota associativa – corrispondente a euro 12 (dodici) annuali - è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Per esigenze occasionali legate all’organizzazione dei soli eventi promossi dall’associazione possono essere richiesti ai soci ulteriori contributi, i quali dovranno comunque essere decisi ed accettati dall’assemblea dei soci attraverso regolare votazione.
Art.8 CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO
I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
a) dimissioni volontarie;
b) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
c) scioglimento dell’Associazione, come regolato dal presente statuto.
I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono tenuti all’integrale pagamento delle quote associative per l’anno in corso.
Art. 9 CATEGORIE DI SOCI
I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
a) Soci fondatori che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’associazione
b) Soci ordinari la cui iscrizione avviene successivamente, previa presentazione di domanda e ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo.
Art. 10 ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali sono:
l'Assemblea generale dei soci;
il Presidente;
il vice-presidente
il Consiglio Direttivo
Art. 11 ASSEMBLEA
L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E’ indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.
L'assemblea deve essere convocata almeno 10 giorni prima dell’adunanza mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, e-mail o sms agli indirizzi e numeri che siano stati dichiarati per ricevere comunicazioni. I soci hanno la possibilità di convocare l'assemblea ordinaria, secondo quanto prevede l'art. 20 del codice civile, che indica un decimo di tutti gli associati;
Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e gli argomenti materie da trattare.
L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative
b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario a cui viene affidato il compito di redigere un resoconto della seduta.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, altri associati.
Sono ammesse massimo due deleghe per la rappresentanza dei soci assenti.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per programmare le attività dell’anno successivo.
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione degli organi sociali elettivi decaduti; scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
Art.12 VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA
L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorse 24 ore dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti compreso il Presidente determinato, di volta in volta, dall’assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall'assemblea stessa.
Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Vice-Presidente ed il Segretario con funzioni anche di tesoriere. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno. I membri sono rieleggibili. Uno o più consiglieri, purché non superino la metà, possono essere sostituiti mediante la nomina dei primi non eletti, mentre se viene a meno la maggioranza occorre procedere a nuove elezioni.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
La convocazione avrà un preavviso di 8(otto) giorni e sarà comunicata previo posta elettronica.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
c) indire le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci
d) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci
Art. 14 PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica tre anni.
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.
Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.
Art. 15 VICE-PRESIDENTE
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato. E’ eletto dall’assemblea e dura in carica tre anni.
Art. 16 SEGRETARIO
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Ha possibilità di delegare un tesoriere che ha il compito di occuparsi dell'amministrazione dell'Associazione e che si incarica della tenuta della contabilità, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo
Art. 17 RENDICONTO
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste
Art. 18 ANNO SOCIALE
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 19 PATRIMONIO
I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.
Art. 20 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, in base alla normativa vigente.
Art. 21 SCIOGLIMENTO
L’atto di scioglimento dell'Associazione è deliberato dai 3/4 di tutti i componenti dell’Assemblea.
L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà sentito l’organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/9/2000 e al DPCM n.329 del 21/3/2001.
Art. 22 NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia
Galleria d’arte Angoli di Colore
www.galleriangolidicolore.com galleriadarte.angolidicolore@yahoo.it
Contatti
galleriadarte.angolidicolore@yahoo.it
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LE NOSTRE MOSTRE
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L'anima dell'artista. Dissimulazioni estetiche